D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.
Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.
Il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.
Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:
1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.
Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.
Il documento, deve contenere:
anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
identificazione delle mansioni;
relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.
Documento di Valutazione dei Rischi: quando è obbligatorio
Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:
- entro 90 giorni per una nuova attività
- nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.
È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro
D.U.V.R.I. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è un documento obbligatorio introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
L’individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Le fasi per la redazione del DUVRI sono le seguenti:
*individuazione dei rischi da interferenza
*adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni
*individuazione dei ruoli e delle responsabilità
*definizione dei costi della sicurezza
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto,
è un documento dinamico, che deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
SOPRALLUOGHI - PIANI DI EMERGENZA - PRATICHE VV.FF
Il Gruppo CSA, grazie all'esperienza professionale dei suoi tecnici, è in grado di eseguire Sopralluoghi negli ambienti di Lavoro
finalizzati alla Gestione ed Elaborazione di Varie tipologie di Documenti in materia di Sicurezza e Prevenzione, tra cui si elenca:
- ELABORAZIONE PIANI EMERGENZA ed EVACUAZIONE
- NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA
- PRATICHE VV.FF (Certificati Prevenzione Incendi)
- PROVE E MISURAZIONI FONOMETRICHE
H.A.C.C.P. MANUALE di AUTOCONTROLLO
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema di autocontrollo igienico-sanitario che gli Operatori del
Settore Alimentare (OSA) sono obbligati ad applicare per legge.
Tale sistema serve a prevenire l’insorgere di problemi igienici e/o sanitari, monitorando la corretta applicazione delle
norme durante le fasi di produzione, manipolazione e vendita degli alimenti da parte degli addetti.
L'implementazione di un sistema HACCP viene dunque certificato redigendo uno specifico manuale, che racchiude tutte le azioni
e le verifiche necessarie per gestire correttamente:
- produzione;
- somministrazione;
- vendita degli alimenti.
Questo manuale di autocontrollo è obbligatorio per tutte le imprese in cui si lavorano, depositano, somministrano,
confezionano o imballano generi alimentari. Deve essere sempre presente in azienda, opportunamente redatto e
aggiornato, perché si tratta della documentazione da fornire agli organi di controllo per eventuali verifiche.
In base alle attività di verifica concordate con il proprio consulente (come descrizione di locali, attrezzature,
procedure di preparazione e conservazione dei prodotti, ecc) vengono compilati i diversi moduli che compongono il manuale
PRIVACY: GESTIONE dei DATI
Le società che raccolgono o trattano dati personali devono spiegare in modo chiaro agli utenti tutte le condizioni che regolano raccolta e trattamento dei dati. È responsabilità di chi raccoglie/gestisce i dati redigere termini e condizioni in un linguaggio semplice, comprensibile a tutti i cittadini, senza possibilità di equivoco. Gli stessi criteri si applicano per gli strumenti attraverso cui l’utente esprime il proprio consenso. È inoltre obbligatorio dichiarare come verranno elaborati i dati richiesti all’utente.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018 è costituito da norme sulla protezione dei dati personali che puntano a due obiettivi principali: dare ai cittadini europei un controllo completo sui propri dati personali e semplificare il quadro normativo per le imprese che gestiscono tali dati.
Il GDPR introduce multe economiche per le aziende che non rispettano il regolamento, che possono ammontare fino al 4 per cento del fatturato annuale globale o a 20 milioni di euro. Un’azienda è passibile di sanzione se, per esempio, non ha policy adeguate per il consenso al trattamento dei dati personali o se viola i principi alla base del concetto di “Privacy by Design”